Punta Perotti, i motivi dell'assoluzione: anche la prima sezione della Corte d'appello di Bari, dopo il vice procuratore generale rappresentante dell'accusa nel processo d'appello, condivide "il principio di diritto enunciato in sede cautelare dalla Cassazione con sentenza del 17 novembre 1997". Sull'esistenza di vincoli urbanistici e paesaggistici che avrebbero dovuto impedire la realizzazione del complesso edilizio sul lungomare sud di Bari, si torna dunque indietro a circa tre anni fa. Al momento, cioè, del dissequestro del cantiere per l'esclusione, da parte dei giudici romani, della "sussistenza di qualunque vincolo inedificabilità sulle aree interessate dalle lottizzazioni". Alla Cassazione, d'altronde, potrebbe essere legato anche nel prossimo futuro il destino definitivo del complesso edilizio. Con la notifica della motivazione della sentenza di assoluzione degli imputati - avvenuta ieri comincia a decorrere il termine di quarantacinque giorni entro il quale le parti potrebbero decidere di ricorrere proprio alla Suprema corte per l'annullamento della decisione dei giudici baresi. In Cassazione, peraltro, l'incartamento era già materialmente arrivato a giugno del 1999. Ce lo avevano inviato i rappresentanti dell'accusa nel processo di primo grado insieme al vice procuratore generale (l'originario titolare dell'incartamento poi sostituito in aula, nel corso del processo d'appello) presso la Corte d'appello, all'avvocatura dello Stato e al Wwf. Il ricorso per saltum (cioè senza passare per la Corte d'appello), però, è durato il breve volgere di una settimana. L'allora procuratore generale presso la Corte d'appello (capo ufficio del magistrato ricorrente) ha chiesto e poi ottenuto dalla Corte che le carte tornassero a Bari. La storia del processo di Punta Perotti ha ruotato, dunque, e forse ruoterà ancora, intorno al massimo organo giudicante penale. Alla sentenza di dissequestro non aveva aderito il giudice di primo grado, concludendo per la confisca degli immobili. A quella stessa sentenza del novembre 1997, invece, la Corte d'appello di Bari fissa la propria convinzione che i palazzi di Punta Perotti siano legittimi e rispettosi delle leggi vigenti in materia di urbanistica. E sulle leggi nazionali e regionali che hanno disciplinato la materia venendo interamente o parzialmente abrogate da altre leggi successive, sul coordinamento tra le disposizioni del legislatore nazionale e di quello locale, sulla valutazione delle norme in senso più favorevole agli imputati si sono sostanzialmente dilungati nelle diciotto pagine della motivazione vera e propria i giudici del collegio della prima sezione della Corte d'appello di Bari (presidente Oronzo Fersini, consigliere Giusep- pe Marino, relatore Michele Tarantino). Questioni tecniche, come le definisce nell'intervista che pubblichiamo in questa pagina l'attuale procuratore generale presso la Corte d'appello. In un passaggio delle motivazioni si fa riferimento ad una legge recentissima, il testo unico del 27 dicembre 1999, numero 490 che, secondo l'interpretazione data dai giudici baresi, farebbe cadere di fatto il contenuto della legge Galasso, quella per intenderci che vieta di costruire in una fascia di trecento metri dalla costa o di centocinquanta metri da altre aree protette specificamente elencate. Come conseguenza immediata di tale abrogazione c'è che il vincolo dei trecento metri, valido per tutte le aree ricadenti nella fascia di rispetto, non è più applicabile a quelle zone che, fino al sei settembre 1985, "erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B"; o ancora, pur ricadendo in zone che il piano regolatore non individua come A e B, erano previste in piani pluriennali di attuazione (Ppa). Per uscire dalle oscurità del linguaggio tecnico, la Corte d'appello di Bari rimarca come tutti i progetti edilizi depositati presso il Comune in tempo utile da essere previsti in uno strumento urbanistico (Ppa), anche se oggi non più valido ma purché esistente alla data del sei settembre 1985, sono leciti e realizzabili a prescindere e indipendentemente dalle esigenze di tutela del territorio fissate da leggi nazionali e regionali. Anche per questo, ma non solo, nel ragionamento dei giudici si deve considerare che Punta Perotti, proprio per essere un progetto incluso in uno strumento urbanistico del Comune di Bari già prima dell'85 (l'approvazione definitiva e del 1992), sorge in un'area dove il vincolo, qualora si ritenesse esistente, e valido solo per i progetti presentati successivamente a quella data. Giuseppe Armenise |
Scrivici - barisera.it
Tutto il materiale in questo sito
è copyright 2000 Port@l s.c.ar.l.
Port@l s.c.ar.l non è collegata ai siti recensiti e non è
responsabile del loro contenuto