Il destino dei palazzoni
è "appeso" a una virgola
Nel
ricorso in Cassazione si ipotizza un errore di interpretazione
RAFFAELE
LORUSSO (4 gennaio 2001)
Una virgola. Il ricorso in Cassazione del procuratore generale Riccardo
Dibitonto contro la lottizzazione di Punta Perotti si gioca tutto sullinterpretazione
di una virgola contenuta nellart. 2 della legge regionale numero
2 dell11 febbraio 91, che modificò e prorogò
la legge regionale numero 30 del 90. Oltre a ribadire lesistenza
del vincolo di inedificabilità assoluta a meno di 300 metri dalla
costa, il procuratore generale ipotizza anche lerrata interpretazione
della legge numero 30.
In pratica è la tesi del dottor Dibitonto approvando
la lottizzazione di Punta Perotti, facendola rientrare nel caso previsto
dalla legge numero 2, il Consiglio comunale avrebbe compiuto una forzatura.
Perché le uniche lottizzazioni possibili erano sì quelle
adottate entro il 6 giugno 90, ma avrebbero dovuto riguardare insediamenti
turistici, artigianali e industriali. Secondo il procuratore, nelle aree
di particolare interesse ambientale, come Punta Perotti, non sarebbero
stati possibili interventi di natura residenziale. A fare la differenza
sarebbe la presenza di una virgola e lassenza di una congiunzione.
Sia la legge numero 30 del 90, sia le modifiche successive (la legge
numero 2 del 91 e la numero 14 del 93) dicono chiaramente
che «nelle zone C, nelle aree destinate ad insediamenti turistici,
artigianali e industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti
urbanistici esecutivi...». Se il legislatore avesse voluto far rientrare
anche i complessi residenziali dice in sostanza il procuratore
avrebbe scritto «nelle zone C e nelle aree destinate ad insediamenti
turistici...». Invece, proprio lassenza della «e»
e la presenza della virgola vanno interpretate nel senso di rendere possibili,
nelle aree di particolare interesse ambientale, soltanto insediamenti
produttivi.
Una tesi analoga fu sostenuta, otto anni fa in commissione prima e in
Consiglio comunale poi, dallallora capogruppo del Pds, Gianni Di
Cagno. A rileggere il verbale della seduta dell11 maggio 92,
quella in cui la lottizzazione di Punta Perotti ottenne il via libera
definitivo dellassemblea cittadina, si può verificare come
Di Cagno sostenne con convinzione questa interpretazione, ma senza successo.
Dopo aver costretto la commissione consiliare urbanistica a discutere
sul progetto di lottizzazione per oltre due mesi, in Consiglio comunale
Di Cagno spiegò che, con la legge numero 30 del 90 e con
la numero 2 del 91, nelle zone «C» (quelle che il piano
regolatore generale classifica come di espansione) delle aree di particolare
interesse ambientale il legislatore regionale aveva voluto rendere possibili
soltanto interventi di natura turistica, artigianale o industriale. «Linterpretazione
per cui i progetti adottati alla data del 6 giugno 90 sono consentiti
sia nelle zone C sia nelle aree destinate a insediamenti turistici, artigianali
e industriali disse non convince. In questo caso, infatti,
la legge avrebbe dovuto dire: nelle zone C "e" nelle aree destinate
a insediamenti turistici, artigianali, eccetera». La presenza della
virgola, subito dopo aver parlato di zone C, secondo Gianni Di Cagno,
dimostra che il legislatore regionale «ha inteso provvedere a una
specificazione degli interventi che sono previsti nelle zone C».
Ossia, soltanto insediamenti, turistici, artigianali e industriali e non
di carattere residenziale, come il complesso di Punta Perotti.
Il Consiglio comunale la pensò diversamente. L11 maggio 92
la lottizzazione passò con 32 sì della maggioranza di pentapartito,
7 voti contrari di Pds, Msi e Verdi e lastensione del dc Domenico
Bavaro. A distanza di otto anni, i dubbi sullinterpretazione della
legge riemergono prepotentemente. A chiarirli una volta per tutte, il
29 gennaio, sarà la Cassazione.
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