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Dibattito
acceso / Il costruttore interviene dopo le note di Borri e Ferrari
Punta Perotti: Matarrese replica ai consulenti dei pm
Michele Mattarese (28 Giugno 2000)
Continua il
dibattito su Punta Perotti. L'ingegner Michele Matarrese, presidente della Sud Fondi,
società costruttrice del complesso edilizio, replica oggi alle note del professor Dino
Borri e dell'ingegner Giuseppe Ferri, che erano intervenuti dopo l'intervista dello stesso
Matarrese alla Gazzetta. Ecco qui di seguito la controreplica di Matarrese. Con
riferimento alle <precisazioni> rese dal prof. ing. Dino Borri pubblicate sulla
Gazzetta del Mezzogiorno, in data 24 c.m. ed esplicitate nella sua qualità di consulente
del pm Roberto Rossi nell'inchiesta sulla costruzione degli edifici di Punta Perotti mi
vedo costretto al fine di consentire una puntuale ed esatta conoscenza
dell'accaduto ad evidenziare quanto segue: A) nel redigere la consulenza
richiestagli dal pm dott. R. Rossi sui seguenti quesiti; 1) valuti l'impatto ambientale
degli immobili oggetto dell'indagine; 2) ogni altro elemento utile. Il consulente prof.
ing. Dino Borri ebbe a precisare che "lintervento in discussione non rientra
tra quelli per i quali il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (n.d.r. Dpr
24/12/1988) rende obbligatoria la valutazione di impatto ambientale". Dopo detta
premessa lo stesso prof. ing. Borri, ebbe ad esprimere tuttavia il giudizio in ordine agli
impatti come sopra classificati specificando che detto giudizio " e del tipo esperto,
con l'avvertenza che chi scrive può considerarsi esperto in tecnica urbanistica e
pianificazione territoriale (professore straordinario di Tecnica urbanistica nel
Politecnico di Bari; direttore della scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e
territoriale dell'Università di Bari), con esperienze specifiche di lavoro maturate nel
campo della valutazione di impatto ambientale e socio-economico". B) alla luce dei
titoli professionali dallo stesso esplicitati, ed innanzi integralmente riportati, il
prof. ing. Dino Borri nella stessa relazione (pag. 6) ebbe cosi ad esprimersi sulla
problematica relativa alla sussistenza o meno di vincoli paesaggistici sull'area
interessata dalla lottizzazione sottoposta ad indagine da parte del pm: "Il fatto che
la stessa maglia ricada tuttavia in una delle zone omogenee (vedi in merito decreto
interministeriale 2-4-1968, n° 1444) del vigente Prg e sia inclusa in programma
pluriennale di attuazione del Prg medesimo la esenta dal vincolo di cui sopra ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, della citata legge 431/1985. Anche la legislazione regionale
conseguente alla legge nazionale n° 1497/1939 ed alla promulgazione della legge nazionale
n°431/1985, a partire dalla <Legge 30> non sembra imporre il vincolo ambientale
delle Leggi Nazionali 1497/1939 e 431/1985 alla maglia in discussione". Quanto
innanzi riportato consente, pertanto, allo scrivente di porsi, e di porre all'opinione
pubblica, sempre con riferimento alle "precisazioni" rese dal prof. ing. Dino
Borri il 24 c.m. due domande: 1) qual è il senso dell'affermazione che "le
conclusioni della consulenza in tema della gravità degli impatti ambientali non
confortano la tesi, potenzialmente desumibile dalla parte finale dell'intervista (ndr
dello scrivente rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno) di una posizione anche
solo tecnica - di legittimazione dell'intervento", se lo stesso prof. ing. Borri ebbe
espressamente ad evidenziare con "l'intervento in discussione non rientra tra quelli
per i quali il Dpcm rende obbligatoria la valutazione d'impatto ambientale", salvo
poi a non voler ritenere che per la lottizzazione Perotti si potesse esprimere un
"giudizio di tipo esperto" quand'anche privo di rilevanza giuridica? 2) qual è
il senso dell'affermazione dello stesso prof. Ing. Borri che <nessun contrasto vi fu,
all'epoca, per i contenuti della consulenza tecnica, tra me ed il pm dott. Rossi, di cui
fu consulente in piena libertà di opinioni> (cosa quest'ultima, peraltro, da me
neppure adombrata, nell'intervista resa in precedenza alla Gazzetta del Mezzogiorno), se
il pm ebbe a ritenere sussistenti tutti i vincoli paesaggistici previsti da leggi statali
e regionali che il prof. Borri aveva espressamente escluso? Con riferimento, poi, alle
<precisazioni> rese dall'ing. Ferri, pubblicate sulla Gazzetta del Mezzogiorno del
25 u.s. ed esplicitate nella sua qualità di consulente dei pm Ciro Angelillis e Roberto
Rossi nell'inchiesta sulla lottizzazione Perotti, nel tralasciare ogni riferimento alla
circostanza se la qualifica di "progettista di Valenzano" sia idonea a denigrare
ed offendere la professionalità e la reputazione dell'ing. Ferri (come dallo stesso
ritenuto), mi corre l'obbligo di puntualizzare di essere stato impreciso nella parte in
cui ho riferito che l'ing. Ferri avesse definito zona industrale (Zona D - D. M 1444/68)
l'area di Punta Perotti nella concitazione di una intervista nella quale per la prima
volta avevo modo di chiarire, e dopo tanti attacchi, il "punto di vista
dell'Impresa". Invero detta qualificazione è contenuta nel decreto di sequestro del
17-03-1997 susseguente alle risultanze delle perizie redatte dai consulenti di fiducia dei
pm tra cui lo stesso ing. Ferri), sequestro che, come e ben noto, fu annullato con
sentenza senza rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione nel novembre 1997. Quello
che in realtà era mio intento puntualizzare, e cioè il contrasto tra i consulenti del
pm, prof. ing. Borri e ling. Ferri, circa la sussistenza o meno di vincolo sull'area
interessata dalla lottizzazione fu questione. Infatti l'ing. Ferri ha ritenuto nella sua
relazione dell'11.09.1996 (a pag. 143) che <in quel momento (ndr di approvazione della
lottizzazione) risultavano divieti di edificazione rinvenienti dalla intervenuta nuova
legge regionale n°30/90 e successive modificazioni di cui la legge n° 2/91 (e poi dalla
Legge n° l4/93)": mentre il prof. ing. Borri aveva affermato nella sua relazione
(pag. 6) che: "anche la legislazione regionale conseguente alla legge nazionale
n°1497/39 ed alla promulgazione della legge nazionale n° 431/85, a partire dalla legge
30/90 non sembra imporre il vincolo ambientale delle leggi nazionali 1497/39 e 431/85 alla
maglia in discussione". Da quanto innanzi risulta incontestabile che il pm ha
ritenuto di condividere il convincimento dell'ing. Ferri, egli stesso definitosi
"direttore dell'ufficio tecnico del Comune di Valenzano", piuttosto che quello
del prof. ing. Dino Borri definitosi "professore straordinario di Tecnica urbanistica
del Politecnico di Bari e direttore della scuola di perfezionamento in pianificazione
urbana e territoriale dell'Università di Bari".
Michele Matarrese |